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Il 9 ottobre 1951, la Delegazione italiana alla Conferenza per la Comunità Europea di Difesa redasse un Memorandum dove veniva preso in esame il primo rapporto che sintetizzava i risultati fino a quel momento conseguiti dai negoziati per la creazione di un esercito europeo unificato. Il 13 ottobre, il Memorandum venne trasmesso da Alcide De Gasperi alle delegazioni degli altri paesi. Il documento sottolineava, in particolare, la necessità di dar vita a un’organizzazione sovranazionale o confederativa per risolvere le problematiche di carattere economico e finanziario legate alla difesa comune. Inoltre, nell’ambito di questa organizzazione, la Delegazione italiana fece apertamente riferimento alla necessità di costituire un’Assemblea parlamentare europea con poteri legislativi, già prevista dal “Piano Pleven”.
«Il Governo Italiano, esaminata accuratamente la questione, si è inoltre reso conto che, sempre da un punto di vista generale, certi problemi di carattere economico e finanziario che si pongono per la Comunità della Difesa, non possono trovare la loro soluzione che nel quadro di un’organizzazione il cui carattere sopranazionale e, diciamo la parola, confederativo, sia sufficientemente sviluppato. Si è per questo motivo che la Delegazione italiana sarà indotta, durante i prossimi lavori, a prendere una posizione precisa avente lo scopo dell’integrazione dell’organizzazione dei Paesi membri in senso confederativo. Non è infatti – come si vedrà – che in una stretta associazione che i problemi fondamentali della finanza possono trovare la loro soluzione. […]
Effettivamente il progetto previsto nel Rapporto interinale prevede un Commissario che eserciterebbe il potere esecutivo, ma non sarebbe appoggiato da un potere legislativo europeo. L’organo munito di tali poteri dovrebbe essere, secondo la Delegazione italiana, l’Assemblea europea. Questa Assemblea dovrebbe sostituire le assemblee nazionali nel campo della difesa ed esercitare sul piano europeo la parte del potere sovrano che non apparterrebbe più agli Stati membri. Per permettere all’Assemblea di assolvere a tale compito, è evidentemente necessario che essa goda di un grande prestigio, di una grande autorità; in una parola che essa sia veramente rappresentativa.
Per tale motivo la Delegazione italiana crede di dover proporre che si prevede, già fin d’ora, che l’Assemblea della Comunità per la Difesa sia composta dei rappresentanti eletti direttamente per suffragio universale. L’estrema urgenza, tuttavia, dell’organizzazione della difesa comune, non permetterà di attendere, per creare la Comunità europea della Difesa, che sia convocata un’Assemblea eletta a suffragio universale, poiché tale convocazione esige la preventiva elaborazione di una legge elettorale adatta così come la preparazione e l’organizzazione delle elezioni.
Di conseguenza, come è previsto per gli altri organi della Comunità europea della Difesa, si potrebbe contemplare anche per l’Assemblea una soluzione transitoria: l’Assemblea europea potrebbe essere formata da principio dai rappresentanti eletti dai Parlamenti nazionali. L’Assemblea così formata avrebbe anche il compito di preparare la convocazione dell’Assemblea definitiva, eletta dal suffragio dei popoli europei. Un’Assemblea eletta per suffragio universale europeo potrebbe agevolmente esercitare ampi poteri di controllo politico sul bilancio europeo e su tutta la gestione del Commissario. Il Commissario sarebbe responsabile nei confronti dell’Assemblea nella stessa misura nella quale un ministro è responsabile nei confronti di un’Assemblea nazionale.
L’Assemblea dovrebbe avere tutti i mezzi per seguire, anche nel dettaglio, l’amministrazione del Commissario, formando delle commissioni e mediante interpellanze e voti. L’Assemblea potrebbe naturalmente, come è egualmente previsto nel Rapporto interinale, provocare la revoca del Commissario con una mozione di biasimo. Ma tale potere dell’Assemblea dovrebbe essere integrato da un altro potere che ne sarebbe il complemento logico: l’Assemblea dovrebbe avere anche il diritto di nominare il Commissario. Non è infatti interamente logico che il Commissario possa essere revocato, come si propone nel Rapporto Interinale da un’Autorità che non l’ha nominato, mentre l’Autorità che l’ha nominato (il Consiglio dei Ministri) non avrebbe tale potere: si tratta qui di una contraddizione evidente.
L’elezione del Commissario da parte dell’Assemblea potrebbe aver luogo su proposta del Presidente di essa, dopo consultazione e su parere del Consiglio dei Ministri. Le attribuzioni dell’Assemblea che sarebbero da principio limitate alla nomina del Commissario, alla sua revoca e al controllo della gestione, dovrebbero essere in seguito, se l’esperienza lo consiglia, allargate. Per esempio l’Assemblea potrebbe essere autorizzata, quando ne fosse il momento a stabilire una legge fiscale europea per le imposte della difesa; essa dovrebbe anche poter dare il suo parere sulle questioni concernenti la legge sul reclutamento e sui piani di produzione degli armamenti. Ma si tratta in tal caso di misure da prendere man mano che esse appariranno opportune […]».
(Archivio Storico Ministero Affari Esteri, ASMAE – DGAP)